COMUNICATO STAMPA

Feb 23, 2026

IL CONSIGLIO DI STATO DISPONE L’ESTROMISSIONE DEL COMITATO DEGLI AA.TT.CC DELLA PROVINCIA DI RAVENNA DAL GIUDIZIO RISPETTO AL RICORSO PROPOSTO DAL PROPRIETARIO DI UN FONDO AGRICOLO, DANDO RAGIONE AL COMITATO STESSO. SENTENZA n. 89s/26 (sottrazione fondi agricoli all’attività venatoria)

Il comitato provinciale degli AA.TT.CC. della provincia di Ravenna (centro servizi), esprime viva soddisfazione per l’accoglimento della richiesta di estromissione dal giudizio presentata tramite gli Avv.ti FABIO FANELLI e FABRIZIO RIGHINI e accolta dal Consiglio di Stato.

Preme fare chiarezza rispetto a quanto avrebbe diffuso mezzo stampa e social, una rappresentanza del mondo animalista integralista, adducendo informazioni non corrette e ingannevoli, generando false aspettative tra i proprietari di terreni agricoli in merito alla possibilità di escludere i fondi all’attività venatoria per motivi etici.

Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza n. 895/2026 ha accolto l’appello non per il riconoscimento di un diritto assoluto aII’obiezione di coscienza ma solamente in quanto ha ritenuto illegittimo l’art.3 della delibera della Giunta Regionale deIl’EmiIia-Romagna n.1869 del 5 novembre 2018 ritenendo inoltre il procedimento di diniego non motivato adeguatamente.

Non è quindi corretto sostenere da parte dei rappresentanti del mondo animalista che bastino motivi etici o obiezione di coscienza alla caccia per l’esclusione dei terreni di proprietà all’attività venatoria, ma solamente in subordine agli interessi prevalenti della gestione faunistica espressa attraverso il piano faunistico. Ciè a differenza di quanto richiesto dai ricorrenti che ritenevano sempre prevalente il diritto aII’obiezione di coscienza.

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Author: zerobyte